Periodicamente nei media compaiono interviste che descrivono la medicina omeopatica in modi errati e non corrispondenti alla realtà.
In questo articolo riprendo e chiarisco alcuni concetti.
I criteri e le norme per la preparazione del medicinale omeopatico sono descritti nella Farmacopea Europea. Ad ogni passaggio di diluizione il preparato viene dinamizzato tramite intensi movimenti ripetuti ad escursione verticale. La presenza della dinamizzazione conferisce proprietà fisico chimico, sperimentalmente dimostrate, che differenziano il preparato omeopatico dalla semplice diluizione. Il medicinale omeopatico NON è una semplice diluizione.
Il medicinale omeopatico, così preparato:
- possiede proprietà fisico chimiche uniche che sono rilevabili con numerose apparecchiature utilizzate nei laboratori di fisica e chimica (riferimento bibliografico);
- attiva specifiche espressioni dei geni in esperimenti di laboratorio (riferimento bibliografico);
- attiva specifiche risposte in modelli vegetali di laboratorio (riferimento bibliografico);
- su 6 meta-analisi di studi scientifici randomizzati e in doppio cieco ha dimostrato di avere efficacia clinica superiore al placebo in 5 meta-analisi, solo una ha dato risultati non superiori al placebo (riferimento bibliografico);
- ha dimostrato di avere efficacia clinica superiore al placebo in medicina veterinaria (riferimento bibliografico);
- ha dimostrato di avere efficacia sulle piante, in agricoltura (riferimento bibliografico).
La qualità degli studi scientifici in omeopatia è simile a quella degli studi in medicina convenzionale. (riferimenti bibliografici)
Il database gestito da FIAMO è un’ottima fonte dove consultare le evidenze scientifiche della ricerca in omeopatia; la ricerca è facilitata essendo suddivisa per categorie.
A livello normativo:
- la Risoluzione n. 75 del Parlamento Europeo del 29 maggio 1997, recante lo Statuto delle Medicine non Convenzionali (MnC) e la Risoluzione n. 1206 del Consiglio d’Europa del 4 Novembre 1999 invitano gli Stati membri ad affrontare i problemi connessi all’utilizzo delle Medicine non Convenzionali in modo da garantire ai cittadini la più ampia libertà di scelta terapeutica ed insieme assicurare loro il più alto livello di sicurezza ed informazione corretta;
- l’Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, con la risoluzione WHO 56.31 del 28 Maggio 2003, spinge gli Stati membri a formulare ed implementare politiche e regolamenti nazionali nel campo delle MnC, con particolare attenzione alla formazione del personale medico;
- il documento: “Linee guida sulle Medicine e Pratiche non Convenzionali” – FNOMCeO, 18 maggio 2002: riconosce otto discipline non convenzionali (tra cui omeopatia, fitoterapia, agopuntura) come atti medici. Stabilisce che queste discipline possono essere esercitate solo da medici chirurghi, iscritti all’Albo. Cita il principio di autonomia e responsabilità del medico, pur nel rispetto delle norme deontologiche e scientifiche.
- l’OMS nel documento strategico di sviluppo delle Medicine Tradizionali e Complementari (MT&C) 2014-2023, precedentemente definite Medicine non Convenzionali, incoraggia la comunicazione rispettosa e la collaborazione tra professionisti convenzionali e coloro che praticano le MT&C, incoraggia gli Stati membri a sostenere la ricerca, a garantire standard di qualità nella formazione e ad integrare le MT&C nei Sistemi Sanitari Nazionali;
- “Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui criteri e le modalità per la formazione in medicina omeopatica, fitoterapia e medicina antroposofica per medici chirurghi, odontoiatri, farmacisti e veterinari” (Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2013) definisce i criteri di qualità e contenuto per la formazione in Medicina omeopatica, e altre discipline, per Medici, Veterinari, Odontoiatri e Farmacisti. Istituisce presso ogni Ordine professionale provinciale un registro di esperti in tali discipline, che hanno completato il percorso formativo richiesto presso Scuole accreditate.
- l’articolo 15 del codice deontologico dei medici definisce che:il medico può prescrivere e adottare, sotto la sua diretta responsabilità, sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi e cura non convenzionali nel rispetto del decoro e della dignità della professione. Il medico non deve sottrarre la persona assistita a trattamenti scientificamente fondati e di comprovata efficacia. Il medico garantisce sia la qualità della propria formazione specifica nell’utilizzo dei sistemi e dei metodi non convenzionali, sia una circostanziata informazione per l’acquisizione del consenso. Il medico non deve collaborare né favorire l’esercizio di terzi non medici nelle discipline non convenzionali riconosciute quali attività esclusive e riservate alla professione medica;
- la normativa europea per gli allevamenti biologici incoraggia l’utilizzo della fitoterapia e dell’omeopatia come prima opzione, quando possibile, anche per favorire la riduzione dell’utilizzo di antibiotici e il conseguente problema dell’antibiotico resistenza. (REGOLAMENTO (UE) 2018/848 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici)
L’omeopatia offre interessanti opportunità per ridurre l’utilizzo di antibiotici e la conseguente antibiotico resistenza. (riferimenti bibliografici).
Siccome è necessario produrre sempre nuovi studi e replicare studi già effettuati, sostieni la ricerca scientifica in omeopatia destinando nella dichiarazione dei redditi il 5×1000 alla FIAMO, codice fiscale 97072600584